Sgravi Fiscali …
A chi spettano se cambia il possesso dell’immobile in ristrutturazione.
Se l’immobile sul quale è stato eseguito un intervento di recupero edilizio viene venduto
prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate è trasferito automaticamente, salvo diverso accordo delle parti,
al nuovo acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il
venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non
ancora utilizzate o trasferire il diritto al nuovo acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre
individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Analogamente, in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte, è
trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che
mantengano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
Quindi, nello specifico, chi vende un’unità immobiliare in un condominio che ha fatto eseguire lavori oggetto di detrazione fiscale, può decidere di continuare a utilizzare tale credito senza far trasferire la fruizione del credito residuo all’acquirente.
In tale circostanza il venditore, al rogito, dovrà avere cura di indicare nell’atto di compravendita che intende riservarsi il diritto alla detrazione; in difetto, come sopra precisato, il diritto passerà automaticamente al nuovo acquirente.
A completamento della partita, l’Amministratore all’interno dell’adempimento connesso alla Dichiarazione dei Redditi Precompilata – nella comunicazione all’agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 2 del decreto Dm 1° dicembre 2016 – provvederà a segnalare in nuovo codice fiscale per l’individuazione del nuovo proprietario, beneficiario della detrazione fiscale residuale.
Resta inteso che per consentire all’Amministratore di effettuare la segnalazione di cui sopra, il nuovo proprietario dovrà segnalare il nominativo e codice fiscale del nuovo titolare/i del diritto alla fruizione della detrazione, tramite apposita e formale dichiarazione sottoscritta.
Cesenatico, lì 01/12/2017