L’art.1136 co.4 cod.civ. stabilisce che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore … devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (501 mm).
Quanti millesimi sono necessari per nominare l’Amministratore?
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