Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni circa la recente normativa regionale relativa alla prevenzione delle caduta dall’alto nei lavori in quota; normativa che introduce l’obbligo di installare dei dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e pareti dei fabbricati, alla scopo “di ridurre i rischi di infortunio in occasione di accesso, transito ed esecuzione di lavori futuri.

In particolare la normativa in argomento può essere così come segue riassunta:

In Emilia Romagna è entrata in vigore il 31 gennaio 2015 l’applicazione delle norme regionali sull’obbligo di installazione di linee-vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti degli edifici.

L’entrata in vigore di queste stringenti norme in materia di sicurezza sul lavoro è derivata dalla legge regionale 2/2009 Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile e dalla  legge regionale finanziaria n. 17 del 18 luglio 2014.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il rischio di infortuni derivanti da cadute dall’alto durante i lavori di manutenzione ed esecuzione di interventi di varia natura.

L’installazione di sistemi anticaduta su ristrutturazioni ed edifici di nuova costruzione è un obbligo riconosciuto in numerose regioni italiane e sollecitato a livello nazionale dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro).

Gli utilizzatori sono i principali soggetti esposti al rischio di caduta e tenuti per questo a richiedere la documentazione delle linee-vita prima di accedere alla copertura del fabbricato, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona, la corrispondenza e l’integrità delle linee-vita.

Successivamente all’installazione di una linea-vita  si dovrà procedere periodicamente alla revisione del sistema tramite personale competente  che, a sua volta, è richiesto sempre  all’installazione, prima della messa in servizio del sistema linea-vita e, successivamente, “almeno una volta all’anno, se in regolare servizio; o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI EN 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito ad un incidente.

Per quanto riguarda i risvolti della normativa in argomento sui condomini, le indicazioni che è dato trarre dagli organi di informazione  e dalle Associazioni di Categoria, nonchè da riviste e pubblicazioni in merito, possono essere enunciati come di seguito:

Il tema è di rilevante importanza in quanto la normativa è tale da consigliare, fortemente, l’adozione da parte dei condomini delle misure di sicurezza per i lavori in quota (Linee-vita e sistemi anticaduta a Norma UNI EN 795). Con il D.Lgs. n. 626/94 (circolare n. 28 del 5 Marzo 1997) il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale hanno sancito che il Datore di Lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti, va individuato nella persona dell’Amministratore condominiale pro-tempore. Tale figura giuridica, quindi, in qualità di “datore di lavoro” nonché “committente”, è di fatto il responsabile civile e penale degli eventi accaduti in seguito ad un infortunio sul lavoro. Qualora si verificasse un incidente ad un operatore in altezza sul tetto o in parete del condominio, o venisse provocato un danno a terzi, le indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se ogni misura di sicurezza sia stata rispettata da parte di tutti i soggetti coinvolti, tra cui il condominio committente nella figura dell’Amministratore. In caso di omissioni, verrà inevitabilmente riconosciuta la responsabilità civile del condominio (risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da parte dell’Inail), nonché la responsabilità penale in capo all’Amministratore, il quale potrebbe vedersi indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore delle ipotesi, per omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’Amministratore di condominio,  in assenza di protezioni per chi accede al tetto del condominio, nei casi in cui non sia possibile attuare misure di “protezione-collettiva” (parapetti, ponteggio, cestelli elevatori )   per i lavori in quota, è obbligato a garantire la sicurezza dei lavoratori, che siano essi autonomi o dipendenti, attraverso l’adozione di misure di “protezione-individuale”, quali sistemi anticaduta di linea-vita; qualora non si possano effettuare i lavori in sicurezza, deve proibire l’accesso al tetto dell’edificio a chiunque senza deroghe.

Da quanto precisato deriva la necessità per l’Amministratore di condominio, previa congrua informazione all’Assemblea circa le responsabilità connesse ai rischi di cui detto sopra,  di dotare gli edifici con  sistemi anticaduta di linee-vita, al fine di consentire, a chi accede al tetto del condominio,  il transito e l’esecuzione di interventi  in sicurezza (antennista, spazzacamino, lattoniere, muratore…), per i quali l’adozione di misure di protezione-collettiva  non trova giustificazione.